Lo Statuto

STATUTO
dell’Unione Italiana di Educazione degli Adulti – UNIEDA

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita tra le Associazioni, Enti pubblici e privati, Fondazioni, Enti, Cooperative, Onlus e altri organismi impegnati nell’educazione per tutto il corso della vita, comprese le Università Popolari e le Università della Terza Età, la “Unione Italiana di Educazione degli Adulti“, in siglaUNIEDA, di seguito denominata “Unione“. L’Unione è il prosieguo della Federazione Italiana per l’Educazione Continua – FIPEC ed assolve alle attività ed alle funzioni sostenute dalla FIPEC sin dalla sua costituzione il 10 luglio 1998 con atto costitutivo Repertorio n. 184479 Raccolta n. 9450.

L’Unione è un’associazione di promozione sociale ai sensi della Legge 383/2000 ed è iscritta al registro nazionale della stessa Legge.

ART. 2

SEDE

La sede legale dell’Unione è nella città di Roma. L’Unione può aprire sedi distaccate e di rappresentanza.

ART. 3

FINALITA’

L’Unione si propone di contribuire alla crescita sociale e civile, allo sviluppo della capacità critica, alla formazione di autonomia progettuale ed intellettuale delle persone, per accrescere la consapevolezza dell’esercizio dei diritti, della responsabilità e della solidarietà.

L’Unione si adopera per organizzare e qualificare il sistema educativo nazionale, quello della formazione permanente e continua, attraverso Associazioni culturali, Associazioni extra-scolastiche dirette alla persona, Università Popolari, Università della terza età ed iniziative che realizzano il diritto allo studio tramite le normative contrattuali e legislative, adeguate al livello ed alla qualità dei bisogni e domande provenienti dai lavoratori, dai giovani, dalle donne, dagli anziani e dai pensionati.

L’Unione costruisce il suo progetto facendo vivere un costante rapporto aperto, stimolante, critico, propositivo ed organizzativo con il mondo del lavoro, con la società civile, con gli operatori culturali e con le istituzioni ad ogni livello.

L’Unione è fonte propositiva ed integrata con il Forum Permanente del Terzo Settore.

L’Unione promuove la crescita individuale e civile delle persone valorizzando la ricerca delle migliori competenze professionali, civili, psicologiche e sociali.

L’Unione promuove la cooperazione con le Facoltà di Scienze della Formazione, con le Cattedre di Educazione degli adulti nonché di tutte quelle discipline atte a favorire l’educazione degli adulti, in modo da raccordare tutti i livelli della formazione degli operatori.

ART. 4

SCOPI

L’Unione svolge la funzione di:

i. coordinamento ed indirizzo nei confronti delle Università Popolari, degli Enti associati e degli aderenti;

ii. promozione nella costituzione di nuove Università Popolari;

iii. servizi legali e tributari;

iv. formazione dei docenti e del personale della Scuola e degli Enti associati;

v. informazioni utili alle attività e scambio di esperienze;

vi. rappresentanza degli associati nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private a livello nazionale ed internazionale;

vii. promozione di iniziative culturali, legislative, di ricerca allo scopo di qualificare e rafforzare le Università Popolari;

viii. pubblicazioni di studi e ricerche;

ix. produzione di materiali, stampati ed audiovisivi di carattere culturale e didattico

x. coordinamento e regolamentazione dell’Albo degli esperti di Formazione permanente.

xi. promozione e coordinamento dei Centri Territoriali per l’Apprendimento permanente (CTA) del quale marchio è titolare.

L’Unione nel perseguimento delle sue finalità, potrà stabilire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti, Organismi e Società.

L’Unione partecipa ad organismi pubblici in cui sia prevista la presenza di rappresentanze sociali.

L’Unione può promuovere e partecipare alla costituzione di Fondazioni, Centri Studio, Istituti scientifici, Enti e Società che siano consoni alle sue finalità e scopi, autonomia e peculiarità.

ART. 5

SOCI

Possono essere ammessi a far parte dell’Unione le Associazioni nazionali, le Associazioni locali, i consorzi di Associazioni locali, le Università Popolari, le Università della Terza Età, che hanno interesse alla sua attività o che comunque desiderano sostenerla e ne condividono le finalità associative. Sull’accoglimento della domanda delibera inappellabilmente il Consiglio Nazionale su proposta della Direzione. Possono altresì essere soci gli enti pubblici e privati che ne facciano richiesta e gli enti che si richiamano allo Statuto dell’Unione e ne accettano le finalità mediante articolo specifico del proprio Statuto.

Unieda promuove l’Albo degli esperti di Formazione permanente.

L’Albo accoglie gli esperti, i ricercatori, i docenti delle Università degli Studi, i docenti delle Università popolari e assimilate, i docenti dell’istruzione degli adulti della scuola di Stato,

i formatori delle agenzie educative e formative che ne facciano richiesta.

L’iscrizione all’albo è volontaria.

Tra gli iscritti all’albo vengono eletti i membri che lo rappresenteranno nel Consiglio Nazionale, in numero proporzionale alla consistenza delle iscrizioni.

Il regolamento dell’Albo degli esperti di Formazione permanente, redatto dalla Direzione ed approvato dal Consiglio Nazionale dell’Unieda, stabilisce gli scopi, le modalità di adesione, le funzioni e il codice deontologico dei singoli membri.

ART. 6

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli Associati hanno diritto di frequentare la sede dell’Unione e di partecipare a tutte le sue iniziative.

Gli Associati sono tenuti:

- al pagamento dei contributi annuali nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio Nazionale;

- ad evidenziare in modo adeguato la loro affiliazione attraverso l’inserimento nella tessera annuale del simbolo di Unieda;

- a prestare, nei limiti delle proprie responsabilità, la propria opera per lo sviluppo dell’attività sociale ed il conseguimento degli scopi sociali.

Gli Associati hanno diritto a:

  • eleggere gli organi direttivi e di controllo;
  • promuovere ed organizzare attività corrispondenti alle finalità e principi dell’Associazione.

Le modalità del mandato a rappresentare gli associati sono oggetto del regolamento promulgato dall’Assemblea genera

ART. 7

CERTIFICAZIONE DI APPARTENENZA ED AFFILIAZIONE

L’Unione rilascia agli Enti in regola con le quote ed i contributi associativi il Certificato di Appartenenza e di Affiliazione che ha lo scopo di dimostrare anche la serietà e la Qualità delle attività ad uso delle disposizioni e delle leggi vigenti.

ART. 8

RECESSO ED ESCLUSIONE

L’Associato perde la qualifica di socio per mancato pagamento della quota associativa, per rifiuto motivato del rinnovo dell’affiliazione da parte degli organismi dirigenti, per espulsione qualora il comportamento o le attività del socio siano in palese contrasto con i principi e le finalità dello Statuto.

L’Associato può recedere dell’Unione mediante comunicazione scritta inviata al Presidente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio nel corso del quale è stato esercitato. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale. Gli Associati receduti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Unione non possono ricevere i contributi né hanno alcun diritto sul suo patrimonio.

ART. 9

IL SISTEMA ASSOCIATIVO

L’unione, che ha come suo fondamento l’insieme delle associazioni aderenti, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali

- regionali

- nazionale.

ART. 10

I COMITATI REGIONALE

L’Unione può, ove se ne riscontrino le condizioni, costituire propri Comitati Regionali. L’esistenza delle condizioni sufficienti e necessarie che soprassiedono alla costituzione dei Comitati Regionali viene valutata dalla Direzione, ed, in caso di parere positivo, presentata per l’approvazione al Consiglio Nazionale.

I Comitati Regionali, pur configurandosi come livelli di coordinamento dell’Unione nazionale, devono dotarsi di atto costitutivo e statuto autonomo con propria rappresentanza legale.

Gli statuti dei Comitati Regionali devono recepire lo spirito generale dello Statuto nazionale, ed essere inviati alla Direzione Nazionale la quale esprime parere di legittimità e congruità statutaria. Il costituendo comitato regionale prende la denominazione di Comitato Regionale Unieda seguito dal nome della Regione stessa e adotta il marchio dell’Unione Nazionale.

Il Comitato Regionale, laddove costituito, valuta di concerto con la Direzione Nazionale le richieste di affiliazione provenienti da soggetti operanti nell’ambito del territorio di propria competenza.

ART. 11

ORGANISMI DELLA UNIONE

Sono organismi dell’Unione:

a. l’Assemblea;

b. il Consiglio Nazionale

c. la Direzione Nazionale;

d. il Presidente;

e. il Tesoriere;

f. il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 12

L’ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli enti associati. Essa si riunisce almeno una volta l’anno ed ha le seguenti funzioni:

a. eleggere i membri del Consiglio Nazionale;

b. eleggere i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;

c. deliberare sulle modificazioni dello Statuto;

d. deliberare sullo scioglimento dell’Unione e sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione;

e. approvare il bilancio consuntivo, preventivo e la relativa realizzazione.

Fanno parte a pieno titolo dell’Assemblea di Unieda i membri espressi dagli iscritti all’Albo degli esperti di Formazione permanente promosso dall’Unione, in misura proporzionale alla consistenza degli iscritti all’Albo stesso.

L’Assemblea delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci ed in seconda, convocata almeno 24 ore dopo la prima, con qualunque numero di soci presenti,

Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni su richiesta di almeno dieci Soci o 5 dei membri del Consiglio Nazionale.

ART. 13

CONSIGLIO NAZIONALE

Il Consiglio Nazionale eletto dall’Assemblea ha il compito di:

  • realizzare i deliberati dell’Assemblea;
  • eleggere tra i suoi membri la Direzione Nazionale;
  • eleggere il Tesoriere;
  • eleggere tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice Presidenti.

Il Consiglio Nazionale è convocato almeno 2 volte l’anno con lettera inviata almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione. La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l’ora ed il luogo della riunione e l’ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età. Il Consiglio Nazionale è composto fino ad un massimo di 30 membri secondo la determinazione dell’Assemblea.

Fanno parte a pieno titolo del Consiglio Nazionale di Unieda i membri espressi dagli iscritti all’Albo degli esperti di Formazione permanente promosso dall’Unione, in misura proporzionale alla consistenza degli iscritti all’Albo stesso.

I membri del Consiglio Nazionale restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Se nel corso del quadriennio vengono a mancare uno o più membri, gli altri provvedono a sostituirli. I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente più anziano d’età. Il Consiglio Nazionale:

a. amministra il patrimonio della Unione;

b. predispone il bilancio e la relazione sull’attività svolta;

c. predispone il programma di attività;

d. approva i regolamenti del personale dell’Unione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell’Assemblea;

e. su proposta della Direzione Nazionale delibera sull’ammissione di nuovi Associati.

f. su proposta della Direzione Nazionale delibera sulla costituzione dei Comitati Regionali

Al Consiglio Nazionale partecipano il Tesoriere e i Membri del Collegio dei Revisori senza diritto di voto.

ART. 14

DIREZIONE NAZIONALE

La Direzione Nazionale, eletta dal Consiglio Nazionale, resta in carica quattro anni, è l’ufficio di coordinamento e di indirizzo delle politiche dell’Unione. E’ composta da massimo 11 membri e comprende il Presidente e i Vice Presidenti. Partecipano alle riunioni il Tesoriere ed i membri del Collegio dei revisori.

ART. 15

Il PRESIDENTE

Il Presidente, eletto dal Consiglio Nazionale, resta in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

a. rappresenta legalmente l’Unione nei confronti dei terzi ed in giudizio;

b. rappresenta l’Unione nei confronti degli organismi politici;

c. presiede e convoca l’Assemblea;

d. presiede e convoca il Consiglio Nazionale;

e. assume, di concerto con i Vice Presidenti, i collaboratori, il personale dell’Unione e stipula i contratti di consulenza;

f. nomina procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

ART. 16

TESORIERE

Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Nazionale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Egli ha la responsabilità dei fondi ed il compito di controllarne le erogazioni nell’ambito del preventivo di gestione. Il Tesoriere provvede all’amministrazione delle entrate, delle spese e del patrimonio sociale, in esecuzione del bilancio approvato dall’Assemblea e alle deliberazioni del Consiglio Nazionale. Prepara annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo da sottoporre all’esame del Consiglio Nazionale e all’approvazione dell’Assemblea.

ART. 17

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei revisori dei conti è formato da tre membri effettivi di cui uno con le funzioni di Presidente e due Supplenti. I membri del Collegio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Il Collegio:

a. controlla l’amministrazione del patrimonio della Unione;

b. accerta la corrispondenza del bilancio consuntivo alla situazione patrimoniale della Unione;

c. informa l’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio sui risultati del controllo e degli accertamenti effettuati.

ART. 18

PATRIMONIO

Il Patrimonio dell’Unione è costituito:

a. dai contributi degli Associati;

b. da eventuali contributi di Enti pubblici e privati, imprese e persone fisiche;

c. da ogni altro provente derivante dall’esercizio sociale o da atti di liberalità degli Associati o di terzi.

ART. 19

ESERCIZIO SOCIALE

L’esercizio sociale inizia con il primo gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

E’ fatto obbligo dell’approvazione del bilancio consuntivo annuale entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello di riferimento. Il rendiconto è predisposto dal Consiglio Nazionale che lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

Gli eventuali avanzi di gestione determinati con il conto consuntivo in base al fondo finale di cassa più le entrate accertate e non riscosse, meno le spese impegnate e rimaste da pagare, saranno destinate, con l’approvazione dell’Assemblea dei Soci, a finanziare le spese dell’anno successivo a quello cui il consuntivo si riferisce, in favore di attività istituzionali statutariamente previste, in conformità all’art. 3, lett. b) della Legge n. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

E’ fatto divieto di distribuzione tra i soci, sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, dei proventi delle attività, dell’avanzo e degli utili di gestione, nonché dei fondi, delle riserve economiche e finanziarie, per l’intero periodo di esistenza dell’Associazione ed all’atto del suo scioglimento, salvo diversa disposizione di legge.

ART. 20

SCIOGLIMENTO DELLA UNIONE

Lo scioglimento dell’Unione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria dei soci con le maggioranze previste dall’art. 10, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio dell’Unione sarà devoluto obbligatoriamente ad Associazioni ed Istituzioni con finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di Controllo in cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662 ed ai sensi del Decreto Legislativo n. 460/97.

ART. 21

CONTROVERSIE

Le controversie tra Associazioni e Unione sono sottoposte al giudizio di tre arbitri, di cui uno nominato dal Consiglio Nazionale, uno nominato dall’Associato interessato ed il terzo nominato dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Gli arbitri decidono a maggioranza, secondo equità, senza l’osservanza di particolari formalità, previo tentativo di conciliazione, con i poteri e le funzioni degli amichevoli compositori.

ART.22

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si rinvia alla normativa vigente, a quella sulle Associazioni ed al Decreto Legislativo n. 460/97 e tornano applicabili le agevolazioni di cui all’articolo 8 della Legge 266/91.

A decidere per eventuali altre controversie è competente il Foro di Roma