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Nota della Presidenza dell’Unieda


Obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dall’art. 1, commi 125-129 della legge 4 agosto 2017, n.124.

Chi è obbligato alla pubblicazione?

Sono obbligati alla pubblicazione i seguenti soggetti:

a) le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque Regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;

b) le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;

c) le associazioni e le fondazioni (indipendentemente dall’iscrizione ad uno dei registri attualmente istituiti);

d) tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus (incluse le cooperative sociali).

Che cosa pubblicare?

Debbono essere pubblicati i corrispettivi, i contributi, le sovvenzioni, i sostegni a vario titolo ricevuti dalle P.A. e dagli enti assimilati. Sembra, infatti, doversi preferire una interpretazione particolarmente estensiva dell’obbligo, che riguarda sia i corrispettivi per prestazioni svolte dagli enti (ad es., in forza di contratti), sia i vantaggi attribuiti non a titolo corrispettivo (ad es., cinque per mille).

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che il «vantaggio» può avere ad oggetto non soltanto risorse finanziarie, ma anche risorse strumentali (ad es., comodato di un bene mobile o immobile): in questo caso, per la quantificazione del vantaggio economico assegnato, «si dovrà fare riferimento al valore dichiarato dalla pubblica amministrazione che ha attribuito il bene in questione».

Quali sono i soggetti pubblici che hanno attribuito vantaggi economici?

Sotto il profilo soggettivo, vengono in rilievo i contributi provenienti dai seguenti soggetti:

a) pubbliche amministrazioni, centrali o territoriali;

b) soggetti comunque qualificati come “enti pubblici” (ad es., Università, Camere di commercio, ordini professionali, enti pubblici economici, ecc.);

c) società in controllo pubblico;

d) associazioni, fondazioni ed altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Pubblicare i contributi effettivamente incassati.

Si dovrà applicare un criterio contabile di cassa: debbono essere pubblicate le somme effettivamente incassate nell'anno solare precedente, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018, indipendentemente dall'anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Quali informazioni minime debbono essere indicate per ciascun vantaggio?

Il Ministero del Lavoro ha indicato le informazioni minime che debbono essere pubblicate con riferimento al singolo contributo, sovvenzione, sostegno, ecc.:

a) denominazione e codice fiscale del soggetto che ha ricevuto il vantaggio;

b) denominazione del soggetto che lo ha erogato;

c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

d) data di incasso;

e) causale.

Come si calcola il limite dei 10.000 Euro?

L’obbligo di pubblicazione scatta se la somma dei singoli vantaggi economici effettivamente ricevuti sia pari o superiore a 10.000 euro. Quindi, anche se il valore della singola erogazione risulta inferiore a 10.000 Euro, ma il complesso delle erogazioni supera tale limite, debbono comunque essere pubblicati tutti i vantaggi che hanno concorso al raggiungimento o al superamento del limite dei 10.000 euro.

Dove pubblicare?

I soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono pubblicare i dati sui propri siti internet o sui portali digitali. In mancanza del sito internet, è possibile – secondo il Ministero del Lavoro – l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina facebook dell'ente. Se l'ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l'ente del Terzo settore aderisce.

Quale sanzione per la mancata pubblicazione?

Come ha precisato il Consiglio di Stato, in caso di inadempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza, la sanzione della restituzione delle somme ricevute si applica solo alle imprese, e non agli altri soggetti, per i quali l’obbligo di pubblicazione esiste ma è – per il momento – senza sanzione.

Alle cooperative sociali, in quanto imprese, in caso di inadempimento, si applica invece la sanzione della restituzione integrale di quanto percepito.

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