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PROGETTO IMPROVING

Moduli C - La sicurezza

Le figuri principali della normativa prevenzionale

Datore di Lavoro

Art. 2 co. 1 let b) D.Lgs 81/08

«datore di lavoro: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro o comunque il soggetto che, secondo il tipo e

l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività lavorativa, ha la

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di

spesa. Nelle pubbliche amministrazioni (…) per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i

poteri di gestione (…)»

Valorizzazione degli aspetti sostanziali (in quanto «esercita» i poteri decisionali e di spesa) rispetto a quelli

formali (nella previsione dell’art. 2 D.Lvo 626 il DDL doveva essere «titolare» dei poteri coincidendo così con

l’A.D. in seno al C.D.A.)

 

Principali obblighi del datore di lavoro

 

I principali obblighi del datore di lavoro (art. 17 e 18) sono:

  • valutazione di tutti i rischi e conseguente elaborazione del documento (non delegabile);

  • designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (non delegabile);

  • nominare il medico competente;

  • designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
    lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di
    primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenza;

  • fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

  • richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;

  • adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;

  • informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischi gravi;

  • adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;

  • consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi, copia del DVR e del DUVRI;

  • elaborare il DUVRI, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

  • comunicare all’INAIL, o all’ISPEMA, in relazione alle rispettive competenze dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dl lavoro di almeno un giorno, e a fini previdenziali di almeno 3 giorni;

  • consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

  • adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;

  • nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

  • aggiornare le misura di prevenzione;

  • comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

 

 

Dirigente

Art. 2 co. 1 let d) D.Lgs 81/08

«persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa evigilando su di essa».

E’ il secondo gradino della gerarchia prevenzionale e la sua definizione mancava nel D.Lgs 626/94.

Si pone come soggetto sotto ordinato al DDL (attua le direttive) e sovra ordinato a coloro rispetto ai quali «organizza l’attività lavorativa»

Lavoratore

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono equiparati a lavoratori, tra gli altri:

-           il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento;

-           l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, agenti chimici, fisici e biologici, limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;

-           il volontario (L.266/91);

-           il volontario che effettua il servizio civile;

-           il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto.

Obblighi dei Lavoratori:

 

Conferma (art. 20) di tutti i principali obblighi già previsti dal DLgs.626/94, in particolare quelli (sanzionati con l’arresto fino a 1 mese o l’ammenda da 200 a 600 euro) di:

-           osservare le disposizioni ed istruzioni impartite;

-           utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i DPI;

-           non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;

-           sottoporsi ai controlli sanitari.

E’ stato introdotto l’obbligo sanzionato di partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro

Preposto

Art. 2 co. 1 let e) D.Lgs 81/08

E’ l’ultimo gradino della gerarchia delle responsabilità prevenzionali. Si pone in rapporto diretto con i lavoratori, sorvegliandoli e realizzando le condizioni organizzative utili per l’attuazione delle direttive datoriali.

E’ titolare di un potere autonomo di iniziativa limitatamente alla sua sfera di competenza (es. reparto) «persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa»

In riferimento alle attività indicate all’art. 3 (campo di applicazione del T.U.) i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

-        Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge (…);

-        Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

-        Richiedere l’osservanza delle misure (…) affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il poto di lavoro o la zona pericolosa;

-        Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi (…) sia ogni altra condizione di pericolo;

-        Frequentare appositi corsi di formazione (…).

 

 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Artt. 47 e ss D.Lgs 81/08

Lavoratori eletti o designati per rappresentare tutti i lavoratori presenti in Azienda per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro. La designazione o l’elezione dell’RLS dipende dalle dimensioni aziendali, infatti:

-        nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti, i lavoratori eleggono l’RLS direttamente all’interno dell’organico aziendale;

-        nelle aziende o unità produttive fra i 16 e i 200 dipendenti, i lavoratori eleggono o designano 1 RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti;

-        nelle aziende o unità produttive fra i 201 e i 1.000 dipendenti, i lavoratori eleggono o designano almeno 3 RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti;

-        nelle aziende o unità produttive oltre i 1.000 dipendenti, i lavoratori eleggono o designano almeno 6 RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali, ove presenti.

Il RSL può essere:

-      aziendale, è il soggetto designato o eletto all’interno della singola realtà produttiva;

-      territoriale: è il soggetto eletto con riferimento a tutte le aziende o unità  produttive del territorio o del comparto di competenza, dove non sia stato eletto l’RLS aziendale;

-      di sito produttivo: individuati nell’ambito di particolari settori produttivi (porti, centri intermodali, cantieri con almeno 30.000 uomini).

Le attribuzioni minime riconosciute all’RLS sono:

-        il diritto di accesso ai luoghi di lavoro

-        la consultazione preventiva e tempestiva sulla valutazione dei rischi

-        la consultazione sulla designazione dell’RSPP e dei membri del SPP

-        la consultazione sull’organizzazione della formazione

-        la ricezione del DVR ex art. 17 let. a) e 26 co. 3 T.U.

-        la ricezione delle informazioni sul servizio di vigilanza

-        la ricezione di adeguata formazione

-        l’onere di promuovere l’adozione di misure migliorative della sicurezza

-        il diritto di formulare osservazioni in caso di visite di enti di controllo «dai quali è, di norma, sentito»

-        l’onere di partecipare alla Riunione Periodica di Prevenzione e Protezione

-        il diritto di fare proposte in merito all’attività di prevenzione

-        l’onere di avvertire il responsabile aziendale dei rischi individuati durante la sua attività

-        la facoltà di fare ricorso alle Autorità competenti qualora le misure adottate non siano in grado di garantire la sicurezza.

A norma dell’art. 50 co. 3 T.U., le modalità di concerta attuazione dell’esercizio delle suddette funzioni verranno stabilite con la contrattazione collettiva. Va comunque precisato che, per espressa previsione legislativa (art. 50 co. 2), l’RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione e di adeguati spazi.

A norma dell’art. 47 co. 3 T.U., le aziende che occupano fino a 15 dipendenti possono, anziché avere l’RLS aziendale, usufruire del servizio svolto dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.

Le modalità di elezione dell’RLS Territoriale sono:

-      accordi collettivi fra associazioni datoriali e dei lavoratori

-      decreto Ministeriale da adottare in mancanza dell’accordo.

L’accesso ai luoghi di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi nazionali che devono prevedere un termine di preavviso.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha, quindi, funzioni:

a)      consultive nella fase di elaborazione di progetti valutativi dei rischi;

b)      di rappresentanza dei lavoratori per quanto attiene gli aspetti della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

c)       di agevolazione della partecipazione dei lavoratori nella fase di verifica circa l’adeguatezza e l’idoneità delle misure di sicurezza

Il T.U., così come il D.Lgs 626/94, non prevede alcuna responsabilità penale a carico dell’RLS.

 

 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Artt. 31 e ss. D.Lgs 81/08

Anche nel caso del SPP e RSPP viene valorizzato il principio della formazione specifica e viene richiesto il diploma come requisito minimo il cui contenuto deve essere adeguato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed in ragione delle specifiche attività lavorative.

 

Il RSPP e il suo responsabile hanno funzioni consultive che si estrinsecano nelle seguenti attività:

-      individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure atte alla riduzione degli stessi

-      elaborazione delle misure preventive e protettive (da inserire nel DVR)

-      elaborazione delle procedure di sicurezza

-      proposizione di programmi di formazione e informazione

-      partecipare alle consultazioni sulla sicurezza

-      partecipare alla riunione periodica di prevenzione e protezione

-      fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi, sulle procedure, sui nominativi Primo Soccorso e Prevenzione Incendi

-      fornire i nominativi dei componenti del SPP dell’RSPP e Medico Competente.

Il D.Lgs 626/94 non prevedeva alcuna responsabilità penale nel caso di omissioni realizzare dall’RSPP. Allo stesso modo il T.U. non prevede alcuna contravvenzione a carico dell’RSPP. In forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale l’RSPP può essere imputato di lesioni o omicidio colposo in concorso con il DDL qualora non individui correttamente i fattori di rischio.

 

 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)

L’addetto al servizio di prevenzione e protezione designato dal datore di lavoro deve:

-        provvedere alle operazioni inerenti le misure di prevenzione

-        incendi;

-        provvedere alle operazioni di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e di pronto soccorso e comunque alle operazioni di gestione dell’emergenza;.

-        collaborare con il rappresentante della sicurezza per la valutazione dei rischi e per la individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro e per fornire ai lavoratori tutte le informazioni utili per instaurare un sistema di sicurezza in azienda;

-        partecipare alle consultazioni in materia di sicurezza.

Circa il loro numero, in assenza di esplicitazioni numeriche della legge, questo costituisce apprezzamento in sede di valutazione dei rischi.

Capacità e requisiti professionali richiesti agli Addetti e al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Per lo svolgimento delle funzioni da parte degli ASPP, é necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (Art.32 c.2).

Possono altresì svolgere le funzioni di addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2 (Art. 32 c. 3).

Medico Competente

Artt. 25, 38 e ss D.Lgs 81/08

E’ il medico (appartenente al Servizio sanitario aziendale) in possesso di uno dei titoli di cui all’art. 38 co. 1 lett. a), b) e c) D.Lgs 81/08 che è appositamente incaricato dal datore di lavoro al controllo della salute dei lavoratori in azienda;

Il medico competente deve (art. 25):

-      collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute;

-      programmare la sorveglianza sanitaria;

-      istituire una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;

-      comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’art. 35, (…) i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;

-      visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.

Addetto Antincendio

Gli Addetti Antincendio sono un nucleo di persone addestrate al fine di prevenire l’insorgere di incendi e, in caso di emergenza, di limitare i danni alle cose e alle persone. Infatti svolgono un importante ruolo nella prevenzione antincendio, attraverso il controllo periodico dei luoghi di lavoro e la segnalazione al Responsabile del Centro di Spesa di eventuali anomalie suscettibili di sviluppare un focolaio o, in caso di incendio, di facilitare la propagazione dello stesso.

Gli Addetti Antincendio svolgono, altresì un importante ruolo nella protezione dei lavoratori in caso di emergenza. Infatti, in caso di emergenza, intervengono sull’evento in corso per controllarne l’evoluzione, per allertare le persone in caso si renda necessario allontanarle dal luogo in cui si trovano, per assicurare un esodo sicuro di tutte le persone presenti in sede ed impedire che persone vadano verso la zona interessata dall’emergenza in atto. Inoltre, agli Addetti Antincendio è affidata anche la funzione di intervenire sugli impianti di servizio, al solo scopo di interrompere l’erogazione, e sugli impianti antincendio al fine di azionarli manualmente (ove disposto), nonché di indirizzare eventuali Enti Esterni (VVF, Assistenza Medica, ecc.) verso i luoghi in stato di emergenza. Gli Addetti Antincendio vengono designati dal Datore di Lavoro (Direttore Amministrativo), il quale provvede alla loro formazione e/o addestramento attraverso corsi specifici ed esercitazioni.

 

Le funzioni principali dell’Addetto Antincendio, in circostanze di emergenza e in relazione all’entità dell’evento, sono:

-      una volta avvisato, qualora non fosse ancora stato fatto, deve attivare lo stato di preallarme (vocale o telefonico);

-      deve recarsi immediatamente nel luogo del pericolo e valutare l’entità dello stesso;

-      deve verificare l’effettiva presenza di una situazione di emergenza;

-      in caso di incendio facilmente controllabile, deve intervenire in quanto addestrato all’uso degli estintori;

-      nel caso non sia sicuro di poter controllare l’incendio o comunque di intervenire sul pericolo, l’Addetto Antincendio deve evitare di perdere tempo in vani tentativi, ma piuttosto deve dare inizio alle procedure di evacuazione, provvedendo immediatamente a:

-      attivare il dispositivo acustico per la divulgazione dell’allarme o, alternativamente, chiedere ad altri di provvedere, fornendo precise istruzioni in merito, previa autorizzazione del Responsabile del Centro di Spesa a cui afferiscono;

-      avvisare coloro che sono incaricati della chiamata dei soccorsi (Centralino di Emergenza);

-      intercettare le alimentazioni di gas ed elettricità direttamente o fornendo precisi ordini a coloro che si trovano in prossimità di esse;

-      isolare il più possibile il luogo in cui si è sviluppato l’incendio o altra anomalia, chiudendo le porte di accesso, dopo essersi assicurati che non siano rimaste persone all’interno;

-      occuparsi di coloro che necessitano di assistenza, conducendoli al più presto nel luogo di raccolta più vicino;

-      in caso di emergenza confermata, un Addetto Antincendio dovrà recarsi presso i locali con presenza di persone disabili e, in caso di necessità di evacuazione dovrà:

-      per persone con visibilità menomata o limitata, guidarle verso il punto di ritrovo esterno;

-      per persone con udito menomato o limitato, occuparsi di allertarle;

-      per persone con mobilità ridotta o su sedia a rotelle, con l’aiuto di un altro Addetto Antincendio, provvedere ad assisterle, aiutandole a raggiungere il punto di ritrovo esterno;

-      controllare e coordinare il flusso delle persone in esodo;

-      verificare per ciascun piano l’avvenuta evacuazione, controllando ciascun locale, compresi i bagni, e chiudendo la relativa porta di accesso dopo avere verificato che nessuno era ancora rimasto all’interno;

-      verificare l’avvenuta evacuazione delle persone, mediante accertamento diretto che indiretto (es.: tramite compilazione modulo di evacuazione; mediante interrogazione delle persone evacuate);

-      in caso di persone non presenti alla verifica finale, l’Addetto Antincendio informerà le squadre di soccorso esterne per iniziare le ricerche;

-      affiancare i VV.F durante l’intervento fornendo tutte le informazioni del caso;

-      verificare che alle persone ferite siano state apportate cure adeguate;

-      segnalare il cessato allarme, quando l’emergenza è conclusa;

-      disporre la rimessa in esercizio degli impianti e la ripresa delle attività dopo aver verificato la sussistenza di tutte le condizioni di sicurezza.

 

Al di fuori della situazione di emergenza, ciascun Addetto Antincendio ha la responsabilità di verificare lo stato delle attrezzature di pronto intervento in dotazione alla struttura di appartenenza, assicurandosi del loro funzionamento e richiedendo la sostituzione dei mezzi scaduti o rovinati o non funzionanti. A tal fine, gli estintori devono essere verificati semestralmente da ditta specializzata, nel rispetto anche delle disposizioni di legge cogenti. Inoltre, ciascun Addetto Antincendio ha anche il compito di:

-      verificare che le uscite di emergenza rimangano sempre sgombre, da ostacoli o materiali, e funzionali;

-      verificare che non venga stoccato materiale o mezzi nelle vie di esodo (corridoi, scale, …) interne agli edifici, nelle vie di circolazione esterne e nei punti di raccolta predefiniti;

-      verificare che gli impianti tecnologici, gli impianti di rivelazione e di spegnimento di incendio, nonché quelli di segnalazione siano mantenuti efficienti ed in buono stato;

-      segnalare immediatamente al Responsabile del Centro di Spesa e/o al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo eventuali anomalie o situazioni di pericolo;

-      verificare, insieme al preposto al “Registro di prevenzione incendi”, che lo stesso sia correttamente compilato;

-      correlarsi, attraverso il Coordinatore all’emergenza di area, con le altre squadre di Addetti Antincendio dei Centri di Spesa afferenti all’edificio in cui opera;

-      verificare attraverso personale di portineria, la presenza nella strutture di nuove persone disabili.

 

 

Addetto Primo Soccorso

Ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro, tenendo conto della natura della attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

A tal fine, il datore di lavoro e i dirigenti, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), hanno l’obbligo di designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell’attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio sono individuati dal D.M. 15 luglio 2003, n. 388.

Ai sensi dell’art. 34, comma 1- bis, del D.Lgs. 81/98, salvo che nei casi di cui all’articolo 31, comma 6, nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione a persone interne all’azienda o all’unità produttiva o a servizi esterni così come previsto all’articolo 31, dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui al comma 2-bis, il quale prevede che “Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di cui al comma 1-bis deve frequentare gli specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46”.

I contenuti della formazione degli Addetti al Primo Soccorso sono conformi al Decreto Ministeriale 388/2003“Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni” il quale classifica le aziende in n. 3 gruppi: A, B o C.

A seconda del gruppo di appartenenza il corso ha una durata di 16 12  o 8 ore.

 

Obblighi legislativi

Art. 37, comma 9 – D.Lgs. 81/08

Art. 45, comma 1 – D.Lgs. 81/08

 

Sanzioni a carico del datore di lavoro e del preposto

D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5, lett. c)

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro per la violazione degli articoli … 37, commi 1, 7, 9 e 10 (omissis).

D.Lgs. 81/08 – Art. 55 – comma 5, lett. a)

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro per la violazione degli articoli … 45, comma 1 (omissis).

 

In caso di emergenza sanitaria:

  • prendere la valigetta di primo soccorso e portarsi immediatamente sul luogo in cui è stata segnalata l’emergenza;

  • accertarsi delle condizioni di salute della persona infortunata;

  • indossare i dispositivi di protezione individuale;

  • eseguire i primi interventi conformemente alla formazione ricevuta allontanando  le persone non interessate;

  • segnalare l’infortunio  al Coordinatore delle emergenze;

  • se necessario  contattare i soccorsi sanitari esterni direttamente o attraverso il Coordinatore delle emergenze;

  • attendere con l’infortunato l’arrivo dei soccorsi esterni.

Inoltre l’incaricato al primo soccorso si tiene aggiornato sui prodotti chimici eventualmente utilizzati nel’ambiente di lavoro, prende visione delle relative schede di sicurezza e provvede al controllo mensile della cassetta di pronto soccorso comunicando alla dirigenza l’elenco del materiale mancante.

ARGOMENTI

MODULO C

MODULI

Materiale didattico:

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